La normativa
Con il provvedimento n. 99922 del 28 febbraio 2020, sono state aggiornate le specifiche tecniche per la fatturazione elettronica. Siamo alla versione 1.6 che vede una revisione del file XML per la fattura elettronica da trasmettere al sistema di interscambio, con l’obiettivo di consentire una maggior precisione delle voci.
Il nuovo tracciato delle e-fatture è diventato obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2021, ma per garantire un periodo di adeguamento era ammesso già a partire dal 1° ottobre 2020.
Cosa è cambiato?
Nella nuova versione sono state apportate diverse modifiche relativa a:
– Tipologia di documento
Sono aumentati i codici per la tipologia di documento che passano da 7 a 18. Possono essere create fatture differite e nuove tipologie di autofatture.
– Natura dell’operazione
I codici relativi alla natura dell’operazione passano da 7 a 21. In sostanza non puoi più inviare al SdI fatture elettroniche con codice Natura Iva N2 (Non soggetto / Escluso / Fuori campo), N3 (Non imponibile) e N6 (Vend. reverse charge), ma devono essere selezionate le sottocategorie specifiche.
– Tipo di ritenuta
Possono essere inserite in fattura le ritenute di tipo previdenziale.
– Campo importo bollo
Non è più obbligatorio inserire l’importo del bollo in fattura.
Questi i nuovi codici per la tipologia di documento
Ecco dunque la lista aggiornata con tutti i codici tra cui scegliere.
- TD01: fattura
- TD02: acconto/anticipo su fattura
- TD03: acconto/anticipo su parcella
- TD04: nota di credito
- TD05: nota di debito
- TD06: parcella
- TD16: integrazione fattura reverse charge interno
- TD17: integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
- TD18: integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- TD19: integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
- TD20: autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
- TD21: autofattura per splafonamento
- TD22: estrazione beni da Deposito IVA
- TD23: estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
- TD24: fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)
- TD25: fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)
- TD26: cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
- TD27: fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa
La nuova natura IVA
Le nature IVA N2, N3 e N6 della vecchia versione di fattura elettronica non sono più ammesse e al loro posto sono state introdotti codici più dettagliati.
La lista dei nuovi codici da utilizzare nei tracciati XML è così composta:
- N1: escluse ex art. 15 N2: non soggette
- N2.1: non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72
- N2.2: non soggette – altri casi
- N3: non imponibili
- N3.1: non imponibili – esportazioni
- N3.2: non imponibili – cessioni intracomunitarie
- N3.3: non imponibili – cessioni verso San Marino
- N3.4: non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
- N3.5: non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
- N3.6: non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
- N4: esenti
- N5: regime del margine / IVA non esposta in fattura
- N6: inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
- N6.1: inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
- N6.2: inversione contabile – cessione di oro e argento puro
- N6.3: inversione contabile – subappalto nel settore edile
- N6.4: inversione contabile – cessione di fabbricati
- N6.5: inversione contabile – cessione di telefoni cellulari N6.6: inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
- N6.7: inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
- N6.8: inversione contabile – operazioni settore energetico
- N6.9: inversione contabile – altri casi N7: IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)
- N.7: IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72)
Entrano in gioco le ritenute previdenziali
Con le nuove specifiche è possibile inserire in fattura elettronica le ritenute di tipo previdenziale, oltre alla ritenuta d’acconto, può essere utilizzata una delle seguenti tipologie di ritenuta:
- RT01: Ritenuta persone fisiche
- RT02: Ritenuta persone giuridiche
- RT03: Contributo Inps
- RT04: Contributo Enasarco
- RT05: Contributo Enpam
- RT06: Altro contributo previdenziale
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